
1861
2011
Auguri Italia!
150° anniversario dell'unita d'Italia

Repertorio N° 10342
Raccolta N° 4240
L’anno millenovecentosettantanove, il giorno tre del mese di Maggio.
3/5/1979
In Villacidro e nel mio Studio in via Roma 93. Davanti a me dott. ROBERTO PUTZOLU, Notaio in Villacidro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari e Lanusei, non assistito da testimoni per rinunzia espressa e concorde fattane col mio consenso, dai comparenti, sono presenti i signori:
Conti Giampaolo, nato a Serramanna il 26 Gennaio 1945, ivi residente in via Amsicora n.27, ferroviere;
Ledda Antonio, nato a Serramanna il 19 Gennaio 1951, ivi residente in via Trento n.31, studente;
Atzori Ignazio, nato ad Assemini il 25 Gennaio 1958, residente a Serramanna in vico 1° Sassari n.3, studente;
Scalas Angelo,nato a Serramanna il 2 Settembre 1957, ivi residente in via Gabriele D’Annunzio n.14, aiutante tecnico;
Farris Gianfranco, nato a Serramanna il 5 Agosto 1956, ivi residente in via Polonia, geometra;
Arba Enrico Renato, nato a Bonorva il 14 Aprile 1956, residente a Serramanna in via Sebastiano Satta n.12, manovale;
Ortu Salvatore, nato a Serramanna il 1° Ottobre 1954, ivi residente in via Amsicora n.36, studente;
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1
I comparenti dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una Associazione sportiva denominata “polisportiva atletica”.
Art.2
La ASSOCIAZIONE ha sede in Serramanna, provvisoriamente in via Amsicora n.27.
Art.3
L’Associazione si propone di praticare, promuovere e diffondere lo sport a carattere sociale, di massa e l’attività sportiva in genere, intesa come mezzo di formazione fisica e morale.
Art.4
L’Associazione è retta dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera “A”, al presente Atto, per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa datamene dai comparenti, i quali dichiarano di averne preso visione prima d’ora.
Art.5
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per il primo anno, viene così costituito:
CONTI GIAMPAOLO, Presidente;
LEDDA ANTONIO, Vice Presidente;
ATZORI IGNAZIO, Segretario;
SCALAS ANGELO, Cassiere;
Farris Gianfranco, Arba Enrico Renato, Ortu Salvatore e Trudu Franco, Consiglieri.
Io Notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano.
Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su un foglio per pagine tre ed alcune righe della quarta.
Raccolta N°4240
Costituzione – Scopo - Sede
Art.1
E’ costituita l’Associazione sportiva denominata “POLISPORTIVA ATLETICA” con sede in Serramanna. L’Associazione è apolitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere lo sport a carattere sociale, di massa e l’attività sportiva in genere, intesa come mezzo di formazione fisica e morale.
E’ costituita dai soci fondatori e soci aderenti che decidono la loro attività e/o il loro interesse allo sport secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti che ne conseguono.
Per soci fondatori s’intendono i sottoscritti dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci aderenti quanti altri intendono iscriversi alla Associazione secondo i regolamenti stabiliti.
La Polisportiva nasce con lo scopo di promuovere e dare ampio spazio, alle condizioni previste dal presente Statuto, a tutte le attività sportive.
Art.2
Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea dei soci – norme generali
Art.3
L’assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci iscritti aventi diritto a parteciparvi. In prima convocazione, in seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa è convocata con avviso a tutti i soci, almeno una volta all’anno. Può inoltre essere convocata in qualunque momento dal Presidente con avviso motivato e contenuto d’ordine del giorno, a tutti gli aventi diritto al voto con delibera del Consiglio Sociale o da almeno 15 soci che ne diano motivazione.
Giudica ed approva con maggioranza semplice:
Art.4
Partecipano all’assemblea dei soci, con diritto al voto deliberante:
Possono partecipare all’assemblea dei soci, con diritto a voto consultivo:
il presidente
Art.5
Il presidente ha la responsabilità legale dell’Associazione.
È inoltre responsabile nei confronti dei soci sul funzionamento dell’Associazione stessa e sul rispetto del presente statuto.
Delibera in materia di sua competenza salvo rettifica del Consiglio Sociale.
Amministra il patrimonio sociale e ne propone la destinazione all’approvazione del Consiglio Sociale.
Rappresenta l’Associazione in seno alle Assemblee Regionale o Provinciali.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
il consiglio sociale
Art.6
È la massima autorità deliberante dall’Associazione.
È composto dai seguenti membri:
Art.7
Tutti i componenti del Consiglio Sociale sono eletti dall’assemblea dei soci e durano in carica due anni solari.
Ogni membro del Consiglio Sociale può ricoprire una sola carica in seno al Consiglio stesso.
Art.8
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza del Consiglio Sociale e la convocazione non oltre trenta giorni dell’Assemblea dei Soci per le nuove elezioni.
Art.9
La convocazione del Consiglio dei Soci è almeno bimestrale in via ordinaria.
Può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di due terzi dei Consiglieri.
Il consiglio Sociale delibera a maggioranza dei voti, è in caso di parità decide il Presidente o chi ne fa le veci (se si tratta di votazione palese).
Art.10
Sono compiti del Consiglio Sociale:
patrimonio sociale
Art.11
È costituito dalle quote sociali, stabilite all’inizio di ogni biennio dal Consiglio Sociale, versate dai soci e da eventuali contributi di terzi e di enti Pubblici o privati.
Deve essere esclusivamente impiegato per promuovere attività sociali, sviluppare e sostenere lo sport sia nell’ambito locale che Regionale ed eventualmente nazionale.
L’utilizzo del patrimonio sociale per scopi personali provoca la sospensione immediata dei responsabili, da ogni carica ed attività sociale ed il loro deferimento al Consiglio Sociale, che volta per volta prenderà i provvedimenti opportuni.
Art.12
Gli atleti tesserati non avranno vincoli, essi potranno a loro richiesta essere lasciati liberi.
collegio dei probiviri
Art.13
Il Collegio dei Probiviri viene designato dal Consiglio Sociale esso è composto da re membri scelti fra soci fondatori (nei primi dieci anni) e successivamente fra soci più anziani.
Durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Esso ha lo scopo di vigilare su una corretta gestione e sul rispetto delle norme statutarie.
Art.14
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Sportiva.
Art.15
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto all’Amministrazione Comunale di Serramanna, che ne dovrà curare la sua effettiva devoluzione ad altra associazione sportiva o per fini di pubblica utilità.
Art.16
I soci della Associazione sono soci a vita. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’Associazione.
Art.17
L’assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno, con avviso scritto recapito al domicilio del socio almeno otto giorni prima della data prevista per l’assemblea. Le deliberazioni della stessa, i bilanci e i rendiconti approvati, devono risultare da un verbale trascritto su un apposito registro firmato dal presidente dell’assemblea, dal presidente e dal segretario dell’Associazione, sono a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale e vengono affisse in una bacheca presso la sede sociale per almeno trenta giorni.
Art.18
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Serramanna, 30 settembre 2000
Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 art. 90
(Disposizioni per l′attività sportiva dilettantistica)
Art.19
L′associazione sportiva "Polisportiva Atletica" ha carattere esclusivamente "dilettantistico".
Art.20
L′associazione opera nel rispetto del principio di democrazia interna.
Art.21
E′ fatto divieto per gli amministratori e consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell′ambito della medesima disciplina.
Art.22
E′ fatto divieto per gli amministratori e/o consiglieri di percepire compensi per l′incarico conferitogli.
Art.23
L′associazione sportiva dilettantistica opera nel rispetto ed in conformità degli statuti, norme e direttive del CONI, nonché delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva alle quali è associata.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Serramanna, 5 luglio 2003
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